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REGIONE SICILIANA Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020

1 maggio 2020

ARTICOLO 8 ATTIVITA' SPORTIVA

È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo,
canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per
territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà
emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Restiamo pertanto in attesa della circolare esplicativa per stabilire i modi e i tempi di riapertura del circolo.